A grande richiesta pubblico il testo integrale del regolamento di
Polizia Municipale di cui tanto si discute in questi giorni. Prendetevi un po’
di tempo per leggerlo. Ne vale la pena.
REGOLAMENTO COMUNALE
POLIZIA URBANA
Norme per la civile convivenza in città
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni
TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I Sicurezza urbana e pubblica
incolumità
Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica
incolumità
Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5 Lancio di liquidi, sassi e
altri oggetti
Art. 6 Accensioni pericolose e lancio
di oggetti accesi
Art. 7 Precauzioni per talune attività
eseguite con modalità che comportano interessamento di spazi pubblici
Art. 8 Disposizioni particolari per il
trasporto di materiale polverulento e per le aree di cantiere
Art. 9 Sicurezza degli edifici
pubblici e privati – Edilizia residenziale pubblica
Art.10 Detenzione combustibili in
edifici residenziali
Art.11 Sgombero neve
Art.12 Cautele per oggetti sospesi e
per liquidi
Art.13 Conduzione sicura e custodia di
cani
Art.14 Detenzione di animali da
reddito o autoconsumo all’interno del
centro abitato
Art.15 Allevamento di animali
Art.16 Frequentazione di spazi
pericolosi per l'incolumità individuale
Capo II Mediazione
sociale,Convivenza civile, vivibilità,
igiene e pubblico decoro
Art.17Mediazione sociale
Art.18 Convivenza civile, vivibilità e
igiene, pubblico decoro
Art.19 Comportamenti contrari
all’igiene, al decoro e al quieto vivere
Art.20 Colombi
Art.21 Divieto di
attività di campeggio per soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori
delle aree appositamente attrezzate
Art.22 Esecuzione di giochi in luogo
pubblico
Art.23 Recinzione e manutenzione terreni
Art.24
Decoro dei fabbricati, scritte sui muri
Art.25
Giardini, parchi, aree verdi e fontane
Art.26
Corsi d'acqua
Capo
III Pubblica quiete
Art.27 Tranquillità delle persone
Art.28 Rumori e schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.29 Dispositivi
acustici antifurto e cannoncini antistormo
Art.30 Disturbo alla pubblica quiete
procurato da animali
Art.31 Biblioteche Civiche
Capo
IV Mestieri e attività lavorative
Art.32 Decoro nell'esercizio
dell'attività lavorativa
Art.33 Obbligo di vendita delle merci
esposte e uso dei bagni
Art.34 Modalità di esposizione merci e
oggetti fuori dai negozi o per strada
Art.35 Depositi esterni
Art.36 Negozi ed articoli per soli
adulti
Art.37 Divieto di uso di contrassegni,
stemma e gonfalone del Comune
Art.38 Pubblici trattenimenti e
spettacoli viaggianti
Art.39 Conduzione di veicoli a
trazione animale
Art.40 Cortei, processioni
manifestazioni in genere
Art.41 Norma Generale
TITOLO III
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI
TITOLI AUTORIZZATORI
Capo I
Vigilanza e sanzioni
Art.42 Funzioni di vigilanza
Art.43 Sanzioni
Art.44 Provvedimenti relativi ai
titoli autorizzatori ed ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Capo II-Procedura di rimessa in pristino
Art.45 Rimessa in pristino o rimozione delle opere
di immediata attuabilità.
Art.46 Rimessa in
pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art.47 Pubblicità
Art.48
Abrogazioni ed altri riferimenti normativi
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.
Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei
principi costituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di legge,
l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza,
prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e
regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del
territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità
ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale,
la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli,
degli anziani,dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati. Esso
è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al
Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs. 31/03/1998 n.112.
2.
Per polizia amministrativa locale si intende l'insieme
delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione cittadina l'esercizio
dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e
giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività relative alle materie
nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge, senza che
siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione
dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come definiti all'art.159 c.2
del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3.
Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di
cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali
o speciali, in materia di:
a. sicurezza
urbana e pubblica incolumità;
b. mediazione
sociale,convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c. pubblica
quiete e tranquillità delle persone;
4.
Le norme del
presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale: sia su aree
pubbliche, che private aperte al
pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio (costituita nei modi
e nei termini di legge o costituita di fatto dall’uso libero e generalizzato da
parte dei cittadini), spazi e aree private;
5.
Quando nel testo degli articoli, ricorre il termine “Regolamento”
senza alcuna specifica, deve intendersi il presente Regolamento di Polizia
Urbana.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del perseguimento degli scopi di cui all'articolo 1 del presente
regolamento, si definisce:
a. sicurezza
urbana: un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito
delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile,
per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza
civile e la coesione sociale;
b. incolumità pubblica: l'integrità fisica della popolazione;
c. convivenza
civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le
situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel
rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del
civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono
l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
d. pubblica
quiete e tranquillità delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei
cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel
riposo;
TITOLO II –
NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO I
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ
ART. 3 – SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ
1.
Il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti
individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei cittadini, la libera
fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2.
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi
statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato
in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque, col
proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di
causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro attività o la loro
libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di spavento o turbativa per
le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3.
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi
statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di conflitto che possano
cagionare pericolo per l’incolumità pubblica, e soltanto nel caso in cui
possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque sia in stato di
ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti al pubblico, o
strade particolarmente affollate.
4.
I gestori dei locali destinati ad attività lavorative
come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o industriali, circoli
privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo di ritrovo, ove si
determini, all’interno o all’esterno dei locali stessi, l’aggregazione di un
numero considerevole di persone che con il loro comportamento causano disturbi,
schiamazzi, disagi o pericoli, hanno l’obbligo di porre in essere tutte le
cautele e gli interventi possibili atte
a scoraggiare tali comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra
l’attività lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo
accostate le porte di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno
del locale, interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico
esterne, facendo opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva
a questa funzione.
5.
E' fatto obbligo ai gestori dei locali destinati ad
attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o
industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo
di ritrovo, al termine dell'orario dell'attività nelle aree di occupazione del
suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze dello stesso, di
eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento riconducibile agli
avventori o ai clienti del proprio locale.
6.
L’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione
rilevata ai sensi del precedente comma 4, fatte salve le sanzioni previste, può
ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in caso di persistenza di
fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui all'art.44.
7.
E’ fatto inoltre divieto di intralciare o mettere in
pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con
ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli
scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non
vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o consentire attività, eventi,
spettacoli, sono tenuti ad imporre
prescrizioni che tengano conto di quanto sopra.
ART. 4 – PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI
1.
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi
statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l’obbligo di non
imbrattare, diminuire la funzionalità o recare danno, col proprio comportamento
anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti,
alle attrezzature e agli arredi o ai veicoli pubblici, ai monumenti e a
quant’altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica
fede.
2.
E’ proibito entrare o salire sui monumenti, superare le
recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche parzialmente nelle vasche e
nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
3.
E’ comunque proibito collocare su muri, lampioni,
recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri elementi di arredo
urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie, manifesti, scritti e
disegni, striscioni e simili, tranne nei casi espressamente autorizzati.
4.
E' proibito altresì collocare, appoggiare, legare i
velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri elementi di arredo
urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o carrabile, altri
manufatti prospicienti immobili di rilevante valore architettonico, salvo nei
luoghi ove sia espressamente consentito;
5.
E’ proibito
anche: rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di
sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti
indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti
destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
ART. 5 - LANCIO DI
LIQUIDI, SASSI E ALTRI OGGETTI
Salvo che il fatto non costituisca reato é fatto divieto
lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o liquidi in luogo pubblico o privato,
anche al di fuori delle strade, mettendo in pericolo o bagnando o imbrattando
le persone o le aree pubbliche o recando fastidio a chiunque.
ART. 6 – ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI
1.
E’ fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni
pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi,
gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, non adibiti allo scopo o
non autorizzati.
2.
E’ fatto
divieto di sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di
simili, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o
imbrattare. Rientrano tra questi l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi
genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili. In caso di manifestazione carnevalesca, a tema, festa del patrono o il giorno 31
dicembre, i comportamenti di cui sopra sono ammessi, in quanto tradizionalmente
ricorrenti, fatti salvi specifici
divieti per esigenze di sicurezza pubblica
valutate in relazione al contesto di riferimento.
ART. 7 – PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ ESEGUITE CON
MODALITÀ CHE COMPORTANO INTERESSAMENTO DI SPAZI PUBBLICI
1.
Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o
aree frequentate qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà
essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare
nocumento ad alcuno.
2.
Gli offendicula ed i manufatti o le attrezzature esposte
al potenziale contatto con il pubblico, dovranno essere installati o
posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per la collettività.
3.
E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni, a
confine dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi,
lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia a chiunque
o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER IL TRASPORTO DI MATERIALE POLVERULENTO E PER LE AREE DI CANTIERE
1.
La circolazione sul territorio comunale dei veicoli
destinati al trasporto di materiali, che per loro natura e consistenza possono
dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita solo qualora detti
veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative
atte ad impedire ogni spandimento di acque o fango ed ogni dispersione di
polveri derivanti dal carico stesso.
2.
I veicoli destinati al trasporto di inerti, materiali di
risulta e di cava o comunque materiali polverulenti, nonché macchine
operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili o
stradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a
condizioni che ruote, assali, telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento
e non diano luogo a rilascio di fango e a dispersione di polvere. I veicoli
transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree
di cantiere, di cave o stradali devono moderare la velocità onde evitare il
sollevarsi o propagarsi delle polveri giacenti al suolo.
3.
I responsabili dei cantieri o aree di lavoro di cui al
comma precedente devono porre in opera e mantenere in esercizio impianti di lavaggio
atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in uscita dalle predette aree.
ART. 9 –
SICUREZZA DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1.
Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio
comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le
sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia in ogni sua parte, in
modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2.
Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza
dal punto di vista igienico, della prevenzione incendi e della stabilità degli
immobili, per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia
degli oggetti detenuti.
3.
L’installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo
deve essere fatta a regola d’arte e secondo la normativa vigente, anche al fine
di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
4.
E' fatto divieto di dimorare in locali adibiti ad
attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari.
5.
In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi
dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.
Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti atti ad evitare indebite intrusioni, occupazioni
abusive o danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
6.
La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli
uffici competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto uso e la
titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Chiunque non consenta l’accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui
sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 43 comma 3
del presente Regolamento.
ART. 10 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI
1. Fatte salve le
disposizioni in materia di sicurezza degli edifici conseguenti alla
certificazione di prevenzione degli incendi, nelle private abitazioni è
consentito detenere i combustibili in quantità strettamente necessaria per il
riscaldamento e per gli usi domestici quotidiani.
2. Nei solai, sotterranei,
cantine, ripostigli, gabbie delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno
delle abitazioni è vietato il deposito di materiale da imballaggio, di carta
straccia, casse di legno, cartone, bombole del gas sia piene che vuote e
qualsiasi altra materia di facile combustione.
3. Le disposizioni che
precedono valgono anche per gli edifici nei quali siano ubicati forni per
panificazione, pasticcerie, rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.
4. E' vietato tenere
accatastati, allo scoperto, nei cortili condominiali appartenenti a più
famiglie, ed in quelli delle attività produttive, legna, fascine, paglia, fieno
e ogni altro materiale facilmente infiammabile salvo positivo nulla osta del
Comando Vigili del Fuoco.
ART. 11 SGOMBERO NEVE
1.
In relazione
alla necessità di una mutua collaborazione per far fronte all'imperativo di
tutelare la pubblica incolumità delle persone e la libera fruizione degli
spazi, è fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati,
occupanti di abitazioni private ed in via solidale ai titolari e gestori di
negozi, esercizi commerciali e pubblici, outlet, stabilimenti, magazzini,
rivendite ed in generale, per tutta la lunghezza dei loro stabili e delle
pertinenze di tutti gli edifici prospicienti la pubblica via e le aree soggette
a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve, indipendentemente
da quanto eseguito a cura e spese del Comune:
2.
Di sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine
dei fabbricati di proprietà, in prossimità di accessi ai servizi commerciali e
passi carrai, tenendo sgombero uno spazio pari a un metro e mezzo in
corrispondenza del loro fabbricato;
3.
Di raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non
invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
4.
Di rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo
con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
5.
Di tenere sgomberate, durante lo sgelo, le bocchette di scarico davanti
alle case per il deflusso delle acque;
6.
Di non gettare acqua o altri liquidi che causino formazione di ghiaccio sui
marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
7.
Di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di
gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche;
8.
I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della
neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione
pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla
raccolta dei rifiuti.
9.
E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o
conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente
qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti a loro cura e loro
spese.
ART. 12 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI E PER LIQUIDI
1.
E’ fatto obbligo di fissare adeguatamente, e con tutte le
debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o
private, al fine di garantire la sicurezza per tutte le persone.
2.
E’ fatto
divieto di procurare stillicidio sulla
strada o sulle parti sottostanti del fabbricato a seguito di innaffiatura di
vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni;
ART. 13 – CONDUZIONE SICURA E CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI
1.
Fatte salve le norme penali e le norme statali e
regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di
pubblico uso è fatto obbligo ai detentori di cani di utilizzare il guinzaglio
e, qualora gli animali possano determinare disturbo o spavento, anche apposita
museruola.
2.
In ogni caso i cani devono essere tenuti in modo da non
poter aggredire o recare danno a persone o cose e da non poter oltrepassare le
recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici o privati.
3.
E’ vietato il possesso e la conduzione di cani
pericolosi, appartenenti alle razze elencate in provvedimenti appositi emanati
da autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali, ai soggetti elencati
negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni, ai soggetti sottoposti ad
amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli inabilitati per infermità.
4.
E’ parimenti vietato l’addestramento dei cani suddetti
inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività, ovvero sottoporli a
doping, così come definito all’articolo 1 commi 2 e 3 della legge 14 dicembre
2000 n° 376. Chiunque possieda un cane appartenente alle razze elencate nei
provvedimenti di cui sopra, ha comunque l’obbligo di stipulare un’adeguata
polizza assicurativa specifica per eventuali danni causati a terzi dal cane
stesso.
5.
E’ vietato l’accesso ai cani nelle aree verdi ove è
esposto lo specifico divieto.
6.
E' vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli
addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
7.
Chiunque detiene a qualsiasi titolo animali, di qualsiasi
razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le cautele affinché non
procurino disturbo o spavento a persone, nè danni a cose e siano sottoposti in ogni momento ad adeguata
custodia.
8.
Per tutto quanto quivi non previsto si rimanda
all’Ordinanza Sindacale vigente in materia.
ART. 14 – DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO
ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
1. Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile da reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono
essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. Per ogni nucleo familiare è possibile detenere un
numero non superiore a:
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
3. Non è ammesso detenere galli.
4. In ogni caso l’ apicoltura non è consentita nel
centro abitato.
ART. 15
– ALLEVAMENTO DI ANIMALI.
1. La detenzione di animali di specie diverse ed in
numero superiore a quello stabilito dal precedente art.14 non è ammessa
all’interno delle aree delimitate come
centro abitato urbano cosi come stabilito dall’art. 3 comma 1 punto 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 e dovrà osservare le seguenti disposizioni. L'apertura e il mantenimento di
allevamenti e di ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita nelle
aree ricadenti fuori del centro abitato urbano a distanza non inferiore a m.
250 dai confini di dette aree e sempre che venga osservata la distanza di
almeno m. 30 dalle strade pubbliche e di m 100 dalle abitazioni di terzi.
2.
Detti
allevamenti devono assicurare agli animali condizioni ambientali favorevoli
alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto delle norme sul benessere
animale. Devono consentire in particolare, oltre ad un sufficiente riparo dalle
avversità climatiche, la possibilità di garantire una adeguata alimentazione,
abbeverazione, mungitura, afflusso e ricambio d'aria, eliminazione ottimale
delle deiezioni e sudiciume.
3.
L’allevamento
brado o il ricovero temporaneo all’aperto di animali sono
consentiti al di fuori dell’abitato, su uno spazio ad uso esclusivo
dell’azienda o del privato nel rispetto delle distanze previste dal precedente
comma 1
4.
Gli
allevamenti all’aperto saranno costituiti da una parte coperta per il ricovero
temporaneo del bestiame e da una parte scoperta per la libera sosta
dell’animale stesso. La parte coperta, qualora non sussistano controindicazioni
di ordine zootecnico, dovrà avere
pavimentazione con scolo e raccolta di liquame; la parte scoperta dovrà
essere mantenuta libera da ristagni ed
impaludamenti.
ART.16 – FREQUENTAZIONE DI SPAZI PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
1.
E’ fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, e
altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio o danno ai passanti.
2.
E' vietato salire, sostare o camminare, collocare oggetti
di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su tetti, cornicioni,
inferriate, cancellate e simili, su spallette
di fiumi e torrenti, pile dei ponti od ogni altro luogo ove possano costituire
pericolo per la propria o altrui incolumità.
CAPO II – MEDIAZIONE SOCIALE, CONVIVENZA
CIVILE, VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO
ART. 17 – MEDIAZIONE SOCIALE
Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso
l'attività di prevenzione e controllo del territorio al fine di tutelare i
necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti
indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali e dignitose condizioni
di vivibilità.
La mediazione sociale è intesa come integrazione tra
persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti; in tale
ambito
la
Polizia Municipale, nei casi di contrasto o conflitto
sociale, può ricercare e proporre e
favorire soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
Il Comune consente, ai fini di cui sopra, l’utilizzo dei
condannati ai sensi dell’art. 33 D.lgs. n. 274/00 per i lavori di pubblica
utilità da svolgere secondo le modalità stabilite di volta in volta nella
sentenza di condanna.
ART. 18 CONVIVENZA CIVILE,
VIVIBILITÀ E IGIENE, PUBBLICO DECORO
1.Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi
statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato
in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto divieto a chiunque di
causare, col comportamento tenuto nei luoghi pubblici come nelle private
dimore, turbamento all’ordinata
convivenza civile.
2.E inoltre fatto divieto a chiunque di pregiudicare in
qualsiasi modo l’igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi
area o edificio pubblico o privato. In particolare è vietato abbandonare o
depositare rifiuti sul suolo pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie,
lattine, involucri, mozziconi di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di
piccolo volume.
3. E' fatto divieto di tenere animali in modo da diffondere, odori nauseanti o
gettare/ aspergere qualsiasi cosa arrechi pregiudizio all'igiene e al decoro
dei luoghi pubblici e/o delle private dimore.
ART. 19 COMPORTAMENTI CONTRARI ALL’IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE
Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o
aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
1. compiere
atti che possano offendere la pubblica decenza come soddisfare le esigenze
fisiologiche fuori dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od
esibire parti intime del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. visitare
i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o
compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei
luoghi;
3. sdraiarsi
sul suolo pubblico, sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o
alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici
prospicienti la pubblica via, tranne nei casi previsti dalle singole ordinanze,
ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o
occupando, con sacchetti o attrezzature varie, il suolo pubblico;
4. avere
atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri
nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, creare intralcio o pericolo al flusso
pedonale o veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causare
disturbo alle persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali
anche effettuando questua con o senza raccolta firme, vendendo merci o offrendo
servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di
veicoli.
5. vendere
o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero
davanti agli ingressi dell’ospedale e del Cimitero;
6. lavare
i veicoli, lavare o strigliare animali negli spazi pubblici o aperti al
pubblico;
7.
ammassare, ai
lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in
conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel
più breve tempo possibile.
8.
utilizzare
balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti, o altri simili materiali, salvo che in
conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel
più breve tempo possibile; se i rifiuti sono quelli interessati dalla raccolta
differenziata gli stessi debbono essere comunque conferiti secondo le modalità
stabilite.
9.
bruciare
rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare qualsiasi tipo di
combustione anche in aree di cantiere, salvo che non sia diversamente indicato
dalla legge vigente;
10.
tenere le
ringhiere e le reti di recinzione di aree private in cattivo stato di
manutenzione o collocarvi in esse del filo spinato;
11.
praticare l’accattonaggio in prossimità o all’interno
delle intersezioni stradali ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in
luoghi che recano effettivo pregiudizio al pubblico transito; è in ogni caso vietato utilizzare animali di qualsiasi
specie ed età per la pratica dell'accattonaggio;
12.
tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde
non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a
impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere;
13. sollevare
o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità,
senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione
stradale e delle persone.
ART. 20 COLOMBI
1.
Il Sindaco,
valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può con
apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della Asur, all’
attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della
popolazione di tali volatili.
2.
E’ fatto obbligo:
-ai proprietari di edifici situati in ambito urbano ed
a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili esposti alla
nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere perfettamente
pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i fabbricati e le
strutture interessate alla presenza di piccioni.
-inoltre, negli edifici privati che possiedono
caratteristiche architettoniche in grado di permettere l’insediamento di coppie
nidificanti di colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie,
anfratti e buchi nei manufatti, fori pontieri, ecc..) è necessario occludere
l’accesso ai siti mediante l’impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura
di finestre o applicazione di vetri) oppure mediante l’utilizzo di reti
metalliche o di materiale plastico,al fine di evitare la generazione o l’incremento
delle colonie.
3. Nel
centro urbano è comunque vietato fornire alimenti ai piccioni ed in generale a
tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime,
scarti e avanzi alimentari.
ART. 21
- DIVIETO DI ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PER SODDISFARE ESIGENZE DI PERNOTTAMENTO AL
DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE
ATTREZZATE
1.
In tutto il territorio comunale sono vietate l’attività
di campeggio e la sosta di caravan, autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi
natura quando usati ai fini di pernottamento o sistemazione di fortuna, quando
esse avvengono al di fuori di aree appositamente attrezzate, pubbliche o
private, e prive dei requisiti e delle autorizzazioni richieste.
2.
All’atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a
cessare il comportamento vietato.
3.
Dalla violazione del presente articolo consegue, altresì,
l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per
l’autore della violazione, dell’immediato ripristino dello stato dei luoghi a
proprie spese.
4.
E’ fatto altresì obbligo di immediata interruzione della
sosta.
ART. 22 - ESECUZIONE DI GIOCHI IN LUOGO PUBBLICO
1. Sul
suolo e sull’area pubblica o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con
espresso divieto di recare pericolo a cose o persone. La Polizia Locale può
intervenire e impartire prescrizioni nell'interesse della sicurezza dei
partecipanti, della collettività e per la tutela delle cose pubbliche e
private.
2. E’
sempre consentito giocare negli spazi appositamente predisposti.
ART. 23 - RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI
1-Ogni terreno deve essere tenuto in ogni momento in buone condizioni di
manutenzione e decoro da parte di chi ne ha la disponibilità, con particolare
riguardo alle sterpaglie e in condizioni igieniche buone, allo scopo di
prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie.
2- Ai proprietari di terreni nell’ambito del territorio comunale puo’
essere imposto l’obbligo, tramite apposita ordinanza, di recintare solidamente e completamente gli stessi in modo da inibire il gettito da
parte di estranei nei casi in cui si sia verificato un reiterato scarico di
rifiuti.
3- Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, è fatto obbligo di
evitare che siepi, alberi o piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, invadendo
la pubblica e/o privata proprietà, ed eventualmente causando danno, pericolo o
pregiudizio o per la sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4- E' fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso in modo
da non essere potenzialmente causa di incendi, di depositi di rifiuti,
proliferazione di animali sgraditi o portatori di malattie.
ART. 24 - DECORO DEI FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI
1.
Ferme restando le disposizioni previste dal Regolamento
edilizio riguardo al decoro degli edifici sulle facciate o altre parti dei fabbricati
del Centro Storico visibili dal suolo pubblico è vietato stendere panni all’esterno delle abitazioni sui
lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie,
tovaglie, indumenti, stracci e simili.
2.
E’ vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia i
seguenti oggetti: insegne, fari, luci, lanterne, tende, targhe, bacheche,
bandiere e simili, che dovranno essere mantenuti puliti e in buono stato.
3.
E' vietato eseguire scritte o disegni sugli edifici
pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri, manufatti o
infrastrutture.
4.
L'Amministrazione Comunale provvederà alla copertura in
via d'urgenza delle scritte blasfeme, offensive e/o contrarie alla pubblica
decenza a contenuto politico, religioso, razziale, di genere/omofobo, addebitandone le spese agli autori ove
identificati.
ART. 25 - GIARDINI, PARCHI, AREE VERDI E FONTANE
Nei
parchi, nei giardini e nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
a. cogliere
i fiori, strappare fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle
siepi, alle recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche
ed a qualsiasi altro oggetto o arredo
ivi posto a pubblico uso od ornamento;
b. calpestare
le parti erbose, entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non
destinata a pubblico passaggio ed ovunque tale divieto sia espressamente
segnalato;
c. al di
fuori dei casi e dei luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre
attrezzature , accendere fuochi o bracieri;
d. salire
sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro
contro pietre, bastoni e simili;
e. salire
o comunque usare le attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non
corretto; il loro utilizzo è comunque vietato a soggetti palesemente al di
fuori della fascia di età cui essi sono destinati;
ART. 26 - CORSI D'ACQUA
Fatte
salve le norme di legge statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente
autorizzati e fatte salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi
d'acqua insistenti all’interno del territorio comunale, è vietato:
a. fare il
bagno salvo quanto disposto in specifiche ordinanze;
b. compiere
opere di qualsiasi tipo;
c. lavare
veicoli, oggetti o animali;
d. svolgere
attività ludiche o di altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la
normativa specifica.
e. impiantare
e gestire stabilimenti balneari senza autorizzazione;
f.
stendere panni o accatastare oggetti di qualsiasi tipo;
g. gettare
rifiuti di qualsiasi tipo.
Possono essere esercitate attività sportive o ludiche, anche temporanee, solo
previa autorizzazione.
CAPO III - PUBBLICA QUIETE
ART. 27 - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE
1.
I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare
il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2.
Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi
statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento o
attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi pubblici come nelle
private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle
persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al luogo in cui il
disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo conto che
quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i soggetti
svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3.
Per la tutela
del diritto al riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce orarie
protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello
svolgimento delle attività di cui al precedente comma che non devono provocare rumori molesti
percepibili in altre abitazioni:
PERIODO ESTIVO
(maggio/settembre)
|
Giorno |
sera/notte |
GIORNI FERIALI (lavorativi) |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 23.00 alle 08.00 |
GIORNI PREFESTIVI |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 23.30 alle 09.00 |
GIORNI FESTIVI |
dalle 13.00 alle 16.00 |
dalle 23.00 alle 08.00 |
PERIODO INVERNALE
(ottobre/aprile)
|
Giorno |
sera/notte |
GIORNI FERIALI (lavorativi) |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 22.30 alle 08.00 |
GIORNI PREFESTIVI |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 23.30 alle 09.00 |
GIORNI FESTIVI |
dalle 13.00 alle 16.00 |
dalle 22.30 alle 08.00 |
4.
E’ in particolare vietato nelle fasce orarie di cui al
comma 3 utilizzare motoseghe, martelli penumatici, elettrodomestici, ascensori,
montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni
sensibili e rumori anomali percepibili all’interno delle unità immobiliari
limitrofe a quelle in cui sono installati o utilizzati detti apparecchi. In
tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi
all’interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori
e turbare la pubblica quiete. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o comunque
di produzione (es. strumenti) o riproduzione musicale (es. stereo) e sonora in genere devono essere utilizzati
con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
5.
Per l’espletamento di lavori edili in edifici abitati
quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni oltre alle prescritte
autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici
più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere e per tutte le
attività lavorative rumorose sono da rispettarsi le fasce orarie di cui al
comma 3.
6.
Possono essere accordate specifiche deroghe da parte del
Comando di Polizia Locale per comprovate urgenze connesse alla tipologia del
lavoro a condizioni che si tratti di interventi di pubblico interesse.
7.
Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di
trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e
attività similari devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni
rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
ART. 28 – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI
LUOGHI DI RITROVO
1.
I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo di cui al precedente
articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le
cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano
schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali,
radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve
recare disturbo. L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque
cessare dalle ore 24.00 alle ore 08.00 salvo specifica autorizzazione.
2.
Così come previsto dall’articolo 3 comma 5,
l’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente
comma 1, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e in caso di
reiterazione di fenomeni di disagio comprovati può applicare il disposto di cui
all'art. 44.
ART. 29
- DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO E CANNONCINI
ANTISTORMO
1. Fermo
restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari
di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto
devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti
fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la
durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La
disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto
installati in: abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, la cui durata del
segnale non può, in alcun caso, superare
i quindici minuti primi.
3. L'uso dei cannoncini antistorno,(dissuasori sonori)
è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
a)
fascia
oraria: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con cadenza di
sparo >5 minuti;
b)
ubicazione
del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo
non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m.
ART.30 – DISTURBO ALLA PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI
E' fatto obbligo a coloro che detengono in abitazioni, stabilimenti,
negozi, magazzini, cortili o giardini, cani od altri animali, di vigilare sugli
stessi e di assumere tutti gli accorgimenti idonei perché non diano luogo, in
particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata
con insistenti latrati, guaiti, ecc. Gli organi di Polizia, diffidano il
proprietario o detentore affinché ponga in condizioni l’animale condizioni di
non arrecare ulteriormente disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli
operatori stessi segnalano il caso al Servizio Veterinario per i provvedimenti
di competenza.
ll bibliotecario ha la facoltà di invitare le persone che pongono in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture, ad allontanarsi dai locali della biblioteca.
Il soggetto che non ottempera a tale invito è
soggetto alla sanzione di cui all’art. 43 comma 2 del presente Regolamento.
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ
LAVORATIVE
ART. 32 - DECORO NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
1.
Fatta salva la specifica normativa e le specifiche
competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della
prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed
ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona,
deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.
2. I
locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico
dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e
tinteggiati per non recare pregiudizio al decoro cittadino.
ART. 33 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E USO DEI BAGNI
1.
Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di
vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci che
comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2.
Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è
obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3.
Gli esercizi
pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono
essere dotati di servizi igienici in buono stato di manutenzione che devono essere messi a disposizione del
pubblico.
ART. 34 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE
MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA
1.
La merce esposta per la vendita non dovrà sporgere di
oltre 10 centimetri
dalla soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od
ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare
ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2.
Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei
quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze
dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione
corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3.
Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti,
taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non
causare alcun danno.
4.
E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi
oggetto o merce possa recare offesa al decoro pubblico.
ART. 35
-DEPOSITI ESTERNI.
1- Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2- E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l’applicazione della
sanzione prevista dal presente Regolamento e il trasgressore è tenuto alla
rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 36 - Negozi e articoli per soli adulti
1. La vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è
ammessa solamente in esercizi commerciali che consentano la necessaria
riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 200 metri da scuole,
giardini, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle
cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere l’interno del locale o i
prodotti messi in vendita.
2.Qualora, negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri
articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria
riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere
conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.
3.La vendita
di articoli di “sexy shop” tramite distributori automatici deve avvenire mediante
l’adozione di sistemi di identificazione dell’età del consumatore. Qualora sia effettuata
in appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l’apertura di un esercizio di vendita e l’accesso ai locali deve essere
consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l’adozione di idonee misure
da parte del titolare.
4.Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla
sanzione amministrativa prevista dal
presente regolamento ed alla sanzione accessoria della rimozione dei materiali
abusivamente esposti.
ART. 37 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE
Al di
fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e
del gonfalone, è vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di
uffici o servizi comunali per
contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.
ART. 38 - PUBBLICI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
1.
Fatte salve le norme statali, regionali e comunali in
materia, gli allestimenti, casotti, moduli abitativi anche su gomma, e
qualsiasi altra realizzazione di strutture permesse temporaneamente dovranno
essere mantenute pulite e in perfette condizioni igieniche anche in base alle
prescrizioni che potranno volta per volta essere stabilite dal comune; in
particolar modo le aree adibite a questo scopo dovranno essere dotate di un
congruo numero di contenitori di rifiuti.
2.
Il suolo pubblico dovrà inoltre essere tenuto pulito e
libero da ogni ingombro per un raggio di metri tre intorno allo spazio
occupato.
3.
A coloro che svolgono l'attività di spettacolo viaggiante
è fatto obbligo di tenere il pubblico, con particolare riguardo ai bambini, ad
una distanza dall'attrazione tale da impedire che allo stesso sia procurato
danno o pericolo.
4.
Ai soggetti che svolgono l'attività di spettacolo
viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a) di
attirare il pubblico con richiami rumorosi e molesti;
b) di tenere
aperti gli allestimenti oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5.
L’Amministrazione Comunale, in occasione di particolari
eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con specifica ordinanza,
impartire altre disposizioni o specificazioni.
6.
I circhi e i luna park che intendono installare le
proprie strutture nel territorio comunale, prima del ritiro
dell’autorizzazione, debbono versare una cauzione,(laddove disposta e nella
consistenza quantificata), secondo le modalità riportate nell’autorizzazione
stessa a garanzia del rispetto delle
disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme sulle pubbliche affissioni.
Tale somma sarà immediatamente
restituita previa verifica delle condizioni dell’area occupata e della corretta
rimozione della defissione del materiale pubblicitario installato.
ART. 39 - CONDUZIONE DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
1.
Fatte salve le norme statali e regionali in materia, i
veicoli a trazione animale devono essere mantenuti sempre puliti.
2.
Coloro che conducono animali sul suolo pubblico o di uso pubblico devono
adottare ogni cautela per evitare che sporchino il medesimo. I
conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito
contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo
evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3.
I conducenti di veicoli a trazione animale, nell’uso
della frusta non devono recare danno o molestia all’animale stesso, alle
persone e alle cose.
4.
E’ altresì vietato lasciare abbeverare gli animali direttamente
all’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.
ART. 40 – CORTEI, PROCESSIONI
MANIFESTAZIONI IN GENERE
1. Le processioni o altre
manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente
comunicati all’Ufficio Polizia Locale almeno 15 giorni prima del loro
svolgimento. Nella comunicazione dovranno
essere indicati:
o le esatte generalità del
promotore;
o l’indicazione del giorno e
dell’ora in cui avrà luogo la manifestazione;
o l’itinerario ed eventuali
luoghi di sosta;
o Il carattere della
manifestazione (es. se trattasi di processione religiosa, corteo folcloristico,
ecc.)
2. L’Ufficio Polizia
Locale nel prendere atto della comunicazione di cui al precedente articolo
potrà dettare opportune prescrizioni a tutela dell’ordine pubblico e della
pubblica incolumità.
3. Dovranno essere vietate
tutte quelle manifestazioni contrarie alla pubblica decenza, alla moralità
nonché quelle ritenute pericolose per la pubblica incolumità.
4. Nel caso di cortei
funebri, in deroga a quanto disposto al comma 1 del presente articolo, potranno
essere comunicati anche in forma verbale all’Ufficio Polizia Locale.
5. In relazione a quanto sancito nell’ordinanza n° 67 del
18 Luglio 1995, i cortei funebri
dovranno effettuarsi esclusivamente a mezzo autoveicoli e potranno essere concesse deroghe, in
particolari occasioni, per motivi di generale commozione popolare, igienici e
sanitari, esigenze straordinarie.
Art. 41 – Norma generale
1.
Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo
autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che
ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività.
2.
L’accesso all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa deve essere
sempre consentito agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, agli addetti
delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché,
limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario.
TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI
RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI
ART. 42 – FUNZIONI DI VIGILANZA
1.
Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli addetti
delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia Provinciale nonché,
limitatamente alle materie di specifica competenza, gli Operatori del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario, vigilano sull'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento e compiono i relativi accertamenti
in conformità all’art. 13 della legge 24 novembre 1981 n.689
2.
I componenti del Corpo di Polizia Locale e tutti gli
appartenenti ai Corpi di cui al primo comma possono, nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere
informazioni, e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata
dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell’accertamento
delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alla individuazione dei responsabili delle
medesime.
3.
Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni
previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24
novembre 1981, n.689, dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/00 e succ. mod. e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto
1998.
4.
Perdurando la condotta vietata, o gli effetti negativi ad
essa conseguenti, il Responsabile della Polizia Locale emana specifico provvedimento
con il quale ingiunge al contravventore di adottare tutti i comportamenti atti
a far cessare l’attività vietata e ad un eventuale ripristino dello stato dei luoghi antecedente
la violazione.
5.
Qualora il contravventore non ottemperi nel termine
perentorio indicato nel provvedimento, si procede ad esecuzione d’ufficio
previa diffida da inviarsi al contravventore almeno tre giorni prima, con
rivalsa delle spese a carico del contravventore.
6.
Le spese sostenute per l’attuazione della procedura e debitamente
documentate sono recuperate dall’Ente con successivo atto ad hoc.
ART. 43 – SANZIONI
Le violazioni alle norme contenute nel presente
Regolamento comportano, salvo che il fatto non costituisca reato, l’applicazione
delle sanzioni amministrative ivi
indicate, ai sensi della Legge 24/11/1981 n° 689 e successive modificazioni, dell’art.
7 bis del D.lgs. n. 267/00 e successive modificazioni e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto
1998.
1.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.4
comma 4, art.6,art.7 comma 1 e 3, art.11 comma 3-4-5-6 e 8, art.12 comma 2,
art.19 comma 2-3-6 e 13, artt.22 e 25,
art.33 comma 1 e 2, art.35 comma 2 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da €.25,00 a €.500,00 ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.
2.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.8
comma2, art.14 comma 2, art.18 comma 2, art.20 comma 2,art.31, art.33 comma3,
artt.38 e 39 del presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.50,00 a €500,00 ai
sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.
3.
Chiunque violi le restanti disposizioni del presente
regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di una somma da €.80,00 a €.500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art.
16 comma 2 della Legge n. 689/1981.
4.
Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all’art.42
comma 5, in
riferimento agli articoli 45 e 46, o non vi ottempera nei termini previsti, o
che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità di cui
all’art.45, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
5.
E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13
e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai
sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689, è inoltre sempre possibile
agli agenti accertatori accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività
lavorativa.
6.
Chiunque, in violazione al comma 5 del presente articolo, impedisca, anche
temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei locali
adibiti ad attività lavorativa, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
7. L’organo
competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile della
Polizia Municipale.
ART. 44– PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E AI LOCALI OVE SI
ESERCITANO LE ATTIVITÀ AUTORIZZATE.
L’Amministrazione
Comunale, può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato
qualsiasi titolo autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente disporre
la chiusura dei locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a
indennità o compensi di sorta.
CAPO II –PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
Art. 45- Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata
attuabilità.
1.
Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni
del presente regolamento consegua l’applicazione della sanzione accessoria
della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente accertatore ne fa
espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale obbligo al
trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione siano di
immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono immediatamente
eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di accertamento.
2.
Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino
dello stato dei luoghi o la rimozione, sarà
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3.
In caso di mancata ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino
dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a
spese del trasgressore inadempiente.
Art. 46– Rimessa in pristino o rimozione delle opere di non immediata
attuabilità.
1- Qualora a
seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento consegua
l’applicazione della sanzione accessoria della rimessa in pristino o rimozione
delle opere, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di
accertamento imponendone così l'obbligo al trasgressore e inviando copia del
verbale, con specifico rapporto, al Servizio competente che emanerà un
provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2-Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto
diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, sarà soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3-In caso di mancata ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino
dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a
spese del trasgressore inadempiente.
TITOLO IV -
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47 – PUBBLICITA’
1.
E’ disposta la pubblicazione all’albo pretorio on line,
nel sito istituzionale dell’Ente e sugli spazi destinati alle pubbliche
affissioni mediante manifesto informativo.
2.
Il presente Regolamento, al fine di favorire un processo
di integrazione tra le varie comunità presenti nel territorio comunale, potrà essere
tradotto in lingua inglese, araba, cinese.
ART. 48– ABROGAZIONI ED ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI
Dall’entrata in vigore del presente Regolamento si
intende abrogata qualsiasi altra precedente disposizione o regolamento avente
ad oggetto quanto previsto nel presente .
COMUNE DI MONTEGRANARO
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
APPENDICE
CARTA ETICA DEL COMUNE
DI MONTEGRANARO
IMPEGNO PER FAVORIRE LA CIVILE CONVIVENZA E LA LEGALITÀ (approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2014) |
Noi che sottoscriviamo questa carta etica, in omaggio al nostro
Comune,
VOGLIAMO MONTEGRANARO
·
aperta, accogliente, solidale, feconda e ricca di umanità, dove
l’uguaglianza civile, il senso d’appartenenza a Montegranaro, all’Italia e
all’Unione Europea, la convivenza, la pace e la pienezza dei diritti siano una
realtà;
·
un paese dove le cittadine e i cittadini, siano attenti alle altre persone
e alla ricerca di buone relazioni, sia con i comportamenti sia con le parole,
rispettosi delle regole e dei loro doveri nei confronti delle istituzioni;
·
un luogo bello e ordinato, dove tutti si prendano cura dei beni comuni.
PER QUESTO CI IMPEGNAMO
ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie competenze
- a diffondere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 54 e 118, ultimo comma;
- a rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa e a tener conto, per le decisioni di maggiore importanza, dei pareri espressi dai cittadini, nelle apposite sedi istituzionali;
- ad adempiere agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità indicati nella legge e nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- a lavorare insieme per la crescita della coscienza e della capacità critica degli individui, per favorire, in particolare, la capacità:
- di ragionare sui problemi della politica,
- di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e genere,
- di preoccuparsi anche della vita degli altri, del proprio Comune, dell’intera Nazione e dell’Unione Europea;
- di esprimere la voce del dissenso;
- di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e genere,
- di preoccuparsi anche della vita degli altri, del proprio Comune, dell’intera Nazione e dell’Unione Europea;
- di esprimere la voce del dissenso;
- ad essere vicini ai cittadini, residenti o emigrati all’estero, ascoltandone i problemi e facendoci carico delle istanze di chi è più debole, di chi è diversamente abile e di chi non ha voce per sostenere le proprie richieste;
- ad essere attenti ai bambini e ai giovani, facendo particolare attenzione alle decisioni che producono effetti sul futuro del Comune, per trasmettere alle generazioni future i valori della democrazia e della partecipazione politica, della libertà di parola ed del rispetto delle diversità;
- a sostenere e ad avere riconoscenza verso gli anziani, che costituiscono una ricchezza per la nostra comunità, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria;
- a favorire la parità di genere, rimuovendo le cause oggettive di discriminazione tra uomini e donne, per lo sviluppo di tutte le persone e la loro effettiva partecipazione, attiva e responsabile, alle scelte che interessano l’intera società;
- a favorire il bene comune e una civile convivenza, dando per primi un esempio di dialogo, di collaborazione, d’attenzione e rispetto reciproco tra organismi istituzionali dell’Amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio, Giunta comunale);
10. a orientare il nostro lavoro per fornire servizi
d’alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza alcuna arbitraria
discriminazione: per questo potrà essere adottato un sistema organizzativo di
qualità inteso al continuo miglioramento, comprensivo di una carta dei servizi
e della certificazione etica
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. del
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni
TITOLO II
NORME DI COMPORTAMENTO
Capo I Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 3 Sicurezza urbana e pubblica incolumità
Art. 4 Prevenzione dei danneggiamenti
Art. 5 Lancio di liquidi, sassi e altri oggetti
Art. 6 Accensioni pericolose e lancio di oggetti accesi
Art. 7 Precauzioni per talune attività eseguite con
modalità che comportano interessamento
di spazi pubblici
Art. 8 Disposizioni particolari per il trasporto di
materiale polverulento e per le aree di cantiere
Art. 9 Sicurezza degli edifici pubblici e privati –
Edilizia residenziale pubblica
Art.10 Detenzione combustibili in edifici residenziali
Art.11 Sgombero neve
Art.12 Cautele per oggetti sospesi e per liquidi
Art.13 Conduzione sicura e custodia di cani
Art.14 Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato
Art.15 Allevamento di animali
Art.16 Frequentazione di spazi pericolosi per
l'incolumità individuale
Capo II Mediazione sociale,Convivenza
civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro
Art.17Mediazione sociale
Art.18 Convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico
decoro
Art.19 Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al
quieto vivere
Art.20 Colombi
Art.21 Divieto di attività di campeggio per
soddisfare esigenze di pernottamento al di fuori delle aree appositamente
attrezzate
Art.22 Esecuzione di giochi in luogo pubblico
Art.23 Recinzione
e manutenzione terreni
Art.24 Decoro dei
fabbricati, scritte sui muri
Art.25 Giardini,
parchi, aree verdi e fontane
Art.26 Corsi
d'acqua
Capo III Pubblica quiete
Art.27 Tranquillità
delle persone
Art.28 Rumori e
schiamazzi nei luoghi di ritrovo
Art.29 Dispositivi acustici antifurto e cannoncini
antistormo
Art.30 Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali
Art.31 Biblioteche Civiche
Capo IV Mestieri e attività lavorative
Art.32 Decoro nell'esercizio dell'attività lavorativa
Art.33 Obbligo di vendita delle merci esposte e uso dei
bagni
Art.34 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai
negozi o per strada
Art.35 Depositi esterni
Art.36 Negozi ed articoli per soli adulti
Art.37 Divieto di uso di contrassegni, stemma e gonfalone
del Comune
Art.38 Pubblici trattenimenti e spettacoli viaggianti
Art.39 Conduzione di veicoli a trazione animale
Art.40 Cortei, processioni manifestazioni in genere
Art.41 Norma Generale
TITOLO III
SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI
Capo I Vigilanza e sanzioni
Art.42 Funzioni di vigilanza
Art.43 Sanzioni
Art.44 Provvedimenti relativi ai titoli autorizzatori ed
ai locali ove si esercitano le attività autorizzate
Capo II-Procedura di rimessa
in pristino
Art.45 Rimessa
in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
Art.46 Rimessa in pristino o rimozione delle
opere di non immediata attuabilità.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art.47 Pubblicità
Art.48 Abrogazioni
ed altri riferimenti normativi
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - OGGETTO E AMBITO DI
APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento
disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali
dell’ordinamento e delle norme di legge, l’insieme delle misure volte ad
assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano
recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività
dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la
tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei
beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in
particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani,dei bambini, dei disabili e
dei soggetti comunque svantaggiati. Esso è espressione della funzione di
polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.
31/03/1998 n.112.
2. Per polizia amministrativa locale
si intende l'insieme delle misure dirette a consentire a tutta la popolazione
cittadina l'esercizio dei propri diritti e ad evitare danni o pregiudizi a
persone fisiche e giuridiche ed alle cose nello svolgimento delle attività
relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite
dalla legge, senza che siano lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi
tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica come
definiti all'art.159 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
3. Il presente regolamento, per
il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, detta norme, autonome o
integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
a. sicurezza urbana e pubblica
incolumità;
b. mediazione sociale,convivenza
civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
c. pubblica quiete e tranquillità
delle persone;
4. Le
norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale:
sia su aree pubbliche, che private
aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio
(costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall’uso
libero e generalizzato da parte dei cittadini), spazi e aree private;
5. Quando nel testo degli
articoli, ricorre il termine “Regolamento” senza alcuna specifica, deve
intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del perseguimento
degli scopi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, si definisce:
a. sicurezza urbana: un bene
pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle
comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile
e la coesione sociale;
b. incolumità
pubblica:
l'integrità fisica della popolazione;
c. convivenza civile, vivibilità
e igiene, pubblico decoro: tutti i comportamenti e le situazioni che danno
luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel
corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo
libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle
regole di decenza comunemente accettate;
d. pubblica quiete e tranquillità
delle persone: la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche
singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
TITOLO II –
NORME DI COMPORTAMENTO
CAPO I
SICUREZZA URBANA E PUBBLICA INCOLUMITÀ
ART. 3 – SICUREZZA URBANA E
PUBBLICA INCOLUMITÀ
1. Il Comune garantisce l'equo
esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza e l'incolumità dei
cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai
medesimi.
2. Ferme restando le disposizioni
contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti
agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto
divieto a chiunque, col proprio comportamento, nei luoghi pubblici come nelle
private dimore, di causare pericolo per l’incolumità delle persone, per le loro
attività o la loro libera e tranquilla circolazione, di essere motivo di
spavento o turbativa per le stesse, o renderle vittime di molestie o disturbo.
3. Ferme restando le disposizioni
contenute nelle leggi statali, al fine di prevenire alterchi o situazioni di
conflitto che possano cagionare pericolo per l’incolumità pubblica, e soltanto
nel caso in cui possano ricorrere tali condizioni, è fatto divieto a chiunque
sia in stato di ubriachezza, di frequentare luoghi di ritrovo pubblici o aperti
al pubblico, o strade particolarmente affollate.
4. I gestori dei locali destinati
ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali, artigianali o
industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico o altro luogo
di ritrovo, ove si determini, all’interno o all’esterno dei locali stessi,
l’aggregazione di un numero considerevole di persone che con il loro
comportamento causano disturbi, schiamazzi, disagi o pericoli, hanno l’obbligo
di porre in essere tutte le cautele e gli interventi possibili atte a scoraggiare tali
comportamenti, anche intervenendo sul nesso di causalità fra l’attività
lavorativa interna ed i disagi in strada, ad esempio tenendo accostate le porte
di accesso per limitare i contatti fra interno ed esterno del locale,
interrompendo l’attività nelle occupazioni di suolo pubblico esterne, facendo
opera di persuasione attraverso proprio personale che assolva a questa
funzione.
5. E' fatto obbligo ai gestori dei
locali destinati ad attività lavorative come esercizi pubblici o commerciali,
artigianali o industriali, circoli privati, o attività di servizio al pubblico
o altro luogo di ritrovo, al termine dell'orario dell'attività nelle aree di
occupazione del suolo pubblico concesse al locale e nelle immediate adiacenze
dello stesso, di eliminare ogni causa di sporcizia o di imbrattamento
riconducibile agli avventori o ai clienti del proprio locale.
6. L’Amministrazione Comunale, a
seguito di violazione rilevata ai sensi del precedente comma 4, fatte salve le
sanzioni previste, può ridurre l'orario di apertura di singoli locali e, in
caso di persistenza di fenomeni di disagio, può applicare il disposto di cui
all'art.44.
7. E’ fatto inoltre divieto di
intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura
circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai
disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle
gradinate, i percorsi per non vedenti. Gli uffici pubblici, nell’autorizzare o
consentire attività, eventi, spettacoli, sono tenuti ad imporre prescrizioni che tengano conto di quanto
sopra.
ART. 4 – PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI
1. Ferme restando le disposizioni
contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi
pubblici ha l’obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità o recare
danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi
comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e agli arredi o ai veicoli
pubblici, ai monumenti e a quant’altro sia posto alla fruizione della comunità
o lasciato alla pubblica fede.
2. E’ proibito entrare o salire
sui monumenti, superare le recinzioni apposte dall’Autorità, entrare anche
parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.
3. E’ comunque proibito collocare
su muri, lampioni, recinzioni, barriere di protezione di monumenti o altri
elementi di arredo urbano o altri manufatti oggetti di ricordo, fotografie,
manifesti, scritti e disegni, striscioni e simili, tranne nei casi
espressamente autorizzati.
4. E' proibito altresì collocare,
appoggiare, legare i velocipedi su: barriere di protezione di monumenti, altri
elementi di arredo urbano qualora rechi intralcio alla circolazione pedonale o
carrabile, altri manufatti prospicienti immobili di rilevante valore
architettonico, salvo nei luoghi ove sia espressamente consentito;
5. E’ proibito
anche: rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di
sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, cartelli recanti
indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti
destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
ART. 5 - LANCIO DI
LIQUIDI, SASSI E ALTRI OGGETTI
Salvo che il fatto non
costituisca reato é fatto divieto lanciare sassi o altri oggetti, sostanze o
liquidi in luogo pubblico o privato, anche al di fuori delle strade, mettendo
in pericolo o bagnando o imbrattando le persone o le aree pubbliche o recando
fastidio a chiunque.
ART. 6 – ACCENSIONI PERICOLOSE
E LANCIO DI OGGETTI ACCESI
1. E’ fatto divieto per chiunque
di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro
modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati,
non adibiti allo scopo o non autorizzati.
2. E’
fatto divieto di sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica
o di simili, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a
molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l’utilizzo di bombolette spray di
qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina, uova e simili. In caso di
manifestazione carnevalesca, a tema,
festa del patrono o il giorno 31 dicembre, i comportamenti di cui sopra sono
ammessi, in quanto tradizionalmente ricorrenti, fatti salvi specifici divieti per esigenze di
sicurezza pubblica valutate in relazione
al contesto di riferimento.
ART. 7 – PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ ESEGUITE CON
MODALITÀ CHE COMPORTANO INTERESSAMENTO DI SPAZI PUBBLICI
1. Ogni verniciatura fresca
prospiciente la pubblica via o aree frequentate qualora sia potenzialmente a
contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta
in modo da non recare nocumento ad alcuno.
2. Gli offendicula ed i manufatti
o le attrezzature esposte al potenziale contatto con il pubblico, dovranno
essere installati o posizionati o protetti in modo da non causare pericolo per
la collettività.
3. E' proibito eseguire sulle
soglie delle abitazioni, a confine dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o
su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo
rechino molestia a chiunque o mettano in pericolo la pubblica incolumità.
ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO
DI MATERIALE POLVERULENTO E PER LE AREE DI CANTIERE
1. La circolazione sul territorio
comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali, che per loro natura e
consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango, è consentita
solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di
strutture integrative atte ad impedire ogni spandimento di acque o fango ed
ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso.
2. I veicoli destinati al
trasporto di inerti, materiali di risulta e di cava o comunque materiali
polverulenti, nonché macchine operatrici, carrelli e altri veicoli provenienti
da aree di cantieri edili o stradali o sterrate in genere, possono circolare
sul territorio comunale a condizioni che ruote, assali, telai e carrozzeria
siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilascio di fango e a
dispersione di polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro
o sulla viabilità interna di aree di cantiere, di cave o stradali devono
moderare la velocità onde evitare il sollevarsi o propagarsi delle polveri
giacenti al suolo.
3. I responsabili dei cantieri o
aree di lavoro di cui al comma precedente devono porre in opera e mantenere in
esercizio impianti di lavaggio atti ad assicurare la pulizia dei veicoli in
uscita dalle predette aree.
ART. 9 – SICUREZZA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1. Ferme restando le disposizioni
del Regolamento edilizio comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio,
pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e
pulizia in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. Gli edifici privati devono
essere mantenuti in sicurezza dal punto di vista igienico, della prevenzione
incendi e della stabilità degli immobili, per quanto riguarda il peso degli
arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti.
3. L’installazione di macchinari
a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d’arte e secondo la
normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi
per i vicini.
4. E' fatto divieto di dimorare
in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e
macchinari.
5. In caso di non utilizzo degli
edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i
principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti atti
ad evitare indebite intrusioni,
occupazioni abusive o danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di
accesso.
6. La Polizia Locale effettua i controlli
richiesti dagli uffici competenti o d’iniziativa, per verificare il corretto
uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Chiunque non consenta l’accesso alla Polizia Locale per i controlli
di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 43
comma 3 del presente Regolamento.
ART. 10 DETENZIONE DI COMBUSTIBILI IN EDIFICI RESIDENZIALI
1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza
degli edifici conseguenti alla certificazione di prevenzione degli incendi,
nelle private abitazioni è consentito detenere i combustibili in quantità
strettamente necessaria per il riscaldamento e per gli usi domestici
quotidiani.
2. Nei solai, sotterranei, cantine, ripostigli, gabbie
delle scale, corridoi e ballatoi di disimpegno delle abitazioni è vietato il
deposito di materiale da imballaggio, di carta straccia, casse di legno,
cartone, bombole del gas sia piene che vuote e qualsiasi altra materia di
facile combustione.
3. Le disposizioni che precedono valgono anche per gli
edifici nei quali siano ubicati forni per panificazione, pasticcerie,
rosticcerie, trattorie, pizzerie e simili.
4. E' vietato tenere accatastati, allo scoperto, nei
cortili condominiali appartenenti a più famiglie, ed in quelli delle attività
produttive, legna, fascine, paglia, fieno e ogni altro materiale facilmente
infiammabile salvo positivo nulla osta del Comando Vigili del Fuoco.
ART. 11 SGOMBERO NEVE
1. In
relazione alla necessità di una mutua collaborazione per far fronte
all'imperativo di tutelare la pubblica incolumità delle persone e la libera
fruizione degli spazi, è fatto obbligo a tutti
i proprietari, conduttori, amministratori di edifici privati, occupanti di
abitazioni private ed in via solidale ai titolari e gestori di negozi, esercizi
commerciali e pubblici, outlet, stabilimenti, magazzini, rivendite ed in
generale, per tutta la lunghezza dei loro stabili e delle pertinenze di tutti
gli edifici prospicienti la pubblica via e le aree soggette a pubblico
passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve, indipendentemente da quanto
eseguito a cura e spese del Comune:
2.
Di sgomberare i marciapiedi
e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà, in
prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenendo sgombero
uno spazio pari a un metro e mezzo in corrispondenza del loro fabbricato;
3.
Di raccogliere la neve sul
bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non
ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali;
4.
Di rimuovere il ghiaccio
dai luoghi di passaggio pedonale o di cospargerlo con opportuno materiale
antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia ecc…);
5. Di tenere sgomberate, durante lo sgelo, le bocchette
di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
6. Di non gettare acqua o altri liquidi che causino
formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla
sede stradale;
7. Di mantenere in perfetto stato
di efficienza i canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche;
8. I privati che provvedono ad
operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo
ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle
attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
9. E' fatto obbligo ai
proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo
destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti
opportunamente disposti a loro cura e loro spese.
ART. 12 - CAUTELE PER OGGETTI
SOSPESI E PER LIQUIDI
1. E’ fatto obbligo di fissare
adeguatamente, e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro
oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza
per tutte le persone.
2. E’ fatto divieto di procurare stillicidio sulla strada o sulle parti
sottostanti del fabbricato a seguito di innaffiatura di vasi di fiori o piante
collocati all'esterno delle abitazioni;
ART. 13 – CONDUZIONE SICURA E
CUSTODIA DI CANI E ALTRI ANIMALI
1. Fatte salve le norme penali e
le norme statali e regionali in materia di animali, in luogo pubblico o aperto
al pubblico o di pubblico uso è fatto obbligo ai detentori di cani di
utilizzare il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare disturbo o
spavento, anche apposita museruola.
2. In ogni caso i cani devono
essere tenuti in modo da non poter aggredire o recare danno a persone o cose e
da non poter oltrepassare le recinzioni invadendo, incustoditi, luoghi pubblici
o privati.
3. E’ vietato il possesso e la
conduzione di cani pericolosi, appartenenti alle razze elencate in
provvedimenti appositi emanati da autorità nazionali, regionali, provinciali e
comunali, ai soggetti elencati negli stessi provvedimenti, nonché ai minorenni,
ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, agli interdetti e agli
inabilitati per infermità.
4. E’ parimenti vietato
l’addestramento dei cani suddetti inteso ad esaltare il rischio di maggiore
aggressività, ovvero sottoporli a doping, così come definito all’articolo 1
commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000 n° 376. Chiunque possieda un cane appartenente
alle razze elencate nei provvedimenti di cui sopra, ha comunque l’obbligo di
stipulare un’adeguata polizza assicurativa specifica per eventuali danni
causati a terzi dal cane stesso.
5. E’ vietato l’accesso ai cani
nelle aree verdi ove è esposto lo specifico divieto.
6. E' vietato impedire o
intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani
nell'esercizio delle loro funzioni.
7. Chiunque detiene a qualsiasi
titolo animali, di qualsiasi razza o specie, ha l'obbligo di adottare tutte le
cautele affinché non procurino disturbo o spavento a persone, nè danni a cose e siano sottoposti in ogni momento ad adeguata
custodia.
8. Per tutto quanto quivi non
previsto si rimanda all’Ordinanza Sindacale vigente in materia.
ART. 14 – DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO
ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO
1. Nel centro abitato è ammessa
la detenzione di animali da cortile da
reddito o autoconsumo, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti
secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. Per ogni nucleo familiare è
possibile detenere un numero non superiore a:
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
• Capi 5 riferiti a polli o simili;
• Capi 3 riferiti a conigli o simili;
• Capi 10 riferiti a volatili;
3. Non è ammesso detenere galli.
4. In ogni caso l’ apicoltura non
è consentita nel centro abitato.
ART. 15 – ALLEVAMENTO DI
ANIMALI.
1. La
detenzione di animali di specie diverse ed in numero superiore a quello
stabilito dal precedente art.14 non è ammessa all’interno delle aree delimitate come centro abitato urbano cosi
come stabilito dall’art. 3 comma 1 punto
8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dovrà osservare le
seguenti disposizioni. L'apertura e il mantenimento di allevamenti e di
ricoveri di animali di qualsiasi specie è consentita nelle aree ricadenti fuori
del centro abitato urbano a distanza non inferiore a m. 250 dai confini di
dette aree e sempre che venga osservata la distanza di almeno m. 30 dalle
strade pubbliche e di m 100 dalle abitazioni di terzi.
2.
Detti allevamenti devono assicurare agli animali
condizioni ambientali favorevoli alle loro esigenze fisiologiche, nel rispetto
delle norme sul benessere animale. Devono consentire in particolare, oltre ad
un sufficiente riparo dalle avversità climatiche, la possibilità di garantire
una adeguata alimentazione, abbeverazione, mungitura, afflusso e ricambio
d'aria, eliminazione ottimale delle deiezioni e sudiciume.
3.
L’allevamento brado o il ricovero temporaneo
all’aperto di animali sono
consentiti al di fuori
dell’abitato, su uno spazio ad uso esclusivo dell’azienda o del privato nel
rispetto delle distanze previste dal precedente comma 1
4.
Gli allevamenti all’aperto saranno costituiti da
una parte coperta per il ricovero temporaneo del bestiame e da una parte
scoperta per la libera sosta dell’animale stesso. La parte coperta, qualora non
sussistano controindicazioni di ordine zootecnico, dovrà avere pavimentazione con scolo e raccolta di
liquame; la parte scoperta dovrà essere
mantenuta libera da ristagni ed impaludamenti.
ART.16 – FREQUENTAZIONE DI
SPAZI PERICOLOSI PER L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE
1. E’ fatto divieto di salire su
inferriate, cancellate, e altri luoghi dai quali si possa essere causa di fastidio
o danno ai passanti.
2. E' vietato salire, sostare o
camminare, collocare oggetti di qualsiasi specie, senza giustificato motivo, su
tetti, cornicioni, inferriate, cancellate e simili, su spallette di fiumi e torrenti, pile dei
ponti od ogni altro luogo ove possano costituire pericolo per la propria o altrui
incolumità.
CAPO II – MEDIAZIONE SOCIALE, CONVIVENZA CIVILE,
VIVIBILITA', IGIENE E PUBBLICO DECORO
ART. 17 – MEDIAZIONE SOCIALE
Il Comune garantisce la civile
convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio al
fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che
rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino
eguali e dignitose condizioni di vivibilità.
La mediazione sociale è intesa come integrazione tra
persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti; in tale
ambito
la Polizia Municipale, nei casi di contrasto o
conflitto sociale, può ricercare e proporre e favorire soluzioni di mediazione tra le
diverse esigenze.
Il Comune consente, ai fini di
cui sopra, l’utilizzo dei condannati ai sensi dell’art. 33 D.lgs. n. 274/00 per
i lavori di pubblica utilità da svolgere secondo le modalità stabilite di volta
in volta nella sentenza di condanna.
ART. 18 CONVIVENZA CIVILE, VIVIBILITÀ E IGIENE,
PUBBLICO DECORO
1.Ferme restando le disposizioni
contenute nelle leggi statali e regionali, nonché le attribuzioni spettanti
agli organi dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, è fatto
divieto a chiunque di causare, col comportamento tenuto nei luoghi pubblici come
nelle private dimore, turbamento all’ordinata
convivenza civile.
2.E inoltre
fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l’igiene della
propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o
privato. In particolare è vietato abbandonare o depositare rifiuti sul suolo
pubblico, gettare o disperdere carte, bottiglie, lattine, involucri, mozziconi
di sigarette e qualsiasi altro oggetto anche di piccolo volume.
3. E' fatto
divieto di tenere animali in modo da diffondere, odori nauseanti o
gettare/ aspergere qualsiasi cosa arrechi pregiudizio all'igiene e al decoro
dei luoghi pubblici e/o delle private dimore.
ART. 19 COMPORTAMENTI CONTRARI
ALL’IGIENE, AL DECORO E AL QUIETO VIVERE
Fatte salve le maggiori
sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di
pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
1. compiere atti che possano
offendere la pubblica decenza come soddisfare le esigenze fisiologiche fuori
dai luoghi deputati, compiere atti di pulizia personale od esibire parti intime
del corpo in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. visitare i luoghi destinati al
culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o
assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi;
3. sdraiarsi sul suolo pubblico,
sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei
defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica
via, tranne nei casi previsti dalle singole ordinanze, ovvero bivaccare,
mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con
sacchetti o attrezzature varie, il suolo pubblico;
4. avere atteggiamenti e
comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade
pubbliche o ad uso pubblico, creare intralcio o pericolo al flusso pedonale o
veicolare, avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causare disturbo alle
persone presenti presso le abitazioni o vicino agli ospedali anche effettuando
questua con o senza raccolta firme, vendendo merci o offrendo servizi quali la
pulizia o il lavaggio di vetri o fari o altre parti di veicoli.
5. vendere o offrire merci o
servizi con grida o altri comportamenti molesti, ovvero davanti agli ingressi
dell’ospedale e del Cimitero;
6. lavare i veicoli, lavare o
strigliare animali negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
7.
ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi,
salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano
rimossi nel più breve tempo possibile.
8.
utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti,
rifiuti, o altri simili materiali, salvo
che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano
rimossi nel più breve tempo possibile; se i rifiuti sono quelli interessati
dalla raccolta differenziata gli stessi debbono essere comunque conferiti
secondo le modalità stabilite.
9.
bruciare rifiuti di qualsiasi genere, accendere fuochi o effettuare
qualsiasi tipo di combustione anche in aree di cantiere, salvo che non sia
diversamente indicato dalla legge vigente;
10.
tenere le ringhiere e le reti di recinzione di aree private in cattivo
stato di manutenzione o collocarvi in esse del filo spinato;
11.
praticare
l’accattonaggio in prossimità o all’interno delle intersezioni stradali
ancorché al di fuori della carreggiata, nonché in luoghi che recano effettivo
pregiudizio al pubblico transito; è in ogni caso vietato
utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica
dell'accattonaggio;
12.
tenere in
opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo
parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano
persone, animali e oggetti in genere;
13.
sollevare o
aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché per stretta necessità,
senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione
stradale e delle persone.
ART. 20 COLOMBI
1.
Il
Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema può
con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della Asur,
all’ attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento
della popolazione di tali volatili.
2.
E’ fatto obbligo:
-ai proprietari di edifici situati
in ambito urbano ed a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti su immobili
esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di mantenere
perfettamente pulite da guano o volatili morti le aree private sottostanti i
fabbricati e le strutture interessate alla presenza di piccioni.
-inoltre, negli edifici privati che possiedono caratteristiche
architettoniche in grado di permettere l’insediamento di coppie nidificanti di
colombi urbani (ad esempio sottotetti, torri campanarie, anfratti e buchi nei manufatti,
fori pontieri, ecc..) è necessario occludere l’accesso ai siti mediante
l’impiego di vere e proprie opere murarie (chiusura di finestre o applicazione
di vetri) oppure mediante l’utilizzo di reti metalliche o di materiale
plastico,al fine di evitare la generazione o l’incremento delle colonie.
3. Nel centro urbano è comunque vietato fornire alimenti ai
piccioni ed in generale a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di
gettare al suolo mangime, scarti e avanzi alimentari.
ART. 21 - DIVIETO DI ATTIVITÀ
DI CAMPEGGIO PER SODDISFARE ESIGENZE DI PERNOTTAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE ATTREZZATE
1. In tutto il territorio
comunale sono vietate l’attività di campeggio e la sosta di caravan,
autocaravan, camper, veicoli di qualsiasi natura quando usati ai fini di
pernottamento o sistemazione di fortuna, quando esse avvengono al di fuori di
aree appositamente attrezzate, pubbliche o private, e prive dei requisiti e
delle autorizzazioni richieste.
2. All’atto della contestazione i
trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.
3. Dalla violazione del presente
articolo consegue, altresì, l’applicazione della sanzione amministrativa
accessoria dell’obbligo, per l’autore della violazione, dell’immediato
ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.
4. E’ fatto altresì obbligo di
immediata interruzione della sosta.
ART. 22 - ESECUZIONE DI GIOCHI
IN LUOGO PUBBLICO
1. Sul suolo e sull’area pubblica
o di pubblico uso è consentito eseguire giochi con espresso divieto di recare
pericolo a cose o persone. La
Polizia Locale può intervenire e impartire prescrizioni
nell'interesse della sicurezza dei partecipanti, della collettività e per la
tutela delle cose pubbliche e private.
2. E’ sempre consentito giocare
negli spazi appositamente predisposti.
ART. 23 -
RECINZIONE E MANUTENZIONE TERRENI
1-Ogni terreno deve essere
tenuto in ogni momento in buone condizioni di manutenzione e decoro da parte di
chi ne ha la disponibilità, con particolare riguardo alle sterpaglie e in
condizioni igieniche buone, allo scopo di prevenire il proliferare di animali
sgraditi o portatori di malattie.
2- Ai proprietari di terreni
nell’ambito del territorio comunale puo’ essere imposto l’obbligo, tramite
apposita ordinanza, di recintare solidamente e completamente gli stessi in modo da inibire il gettito da
parte di estranei nei casi in cui si sia verificato un reiterato scarico di
rifiuti.
3- Fatto salvo quanto previsto
dal Codice della Strada, è fatto obbligo di evitare che siepi, alberi o
piantagioni fuoriescano dalle recinzioni, invadendo la pubblica e/o privata
proprietà, ed eventualmente causando danno, pericolo o pregiudizio o per la
sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4- E' fatto inoltre obbligo di
mantenere l'eventuale manto erboso in modo da non essere potenzialmente causa
di incendi, di depositi di rifiuti, proliferazione di animali sgraditi o
portatori di malattie.
ART. 24 - DECORO DEI
FABBRICATI E SCRITTE SUI MURI
1. Ferme restando le disposizioni
previste dal Regolamento edilizio riguardo al decoro degli edifici sulle
facciate o altre parti dei fabbricati del Centro Storico visibili dal suolo
pubblico è vietato stendere panni all’esterno delle abitazioni sui
lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, stuoie,
tovaglie, indumenti, stracci e simili.
2. E’ vietato lasciare in stato
di fatiscenza o sporcizia i seguenti oggetti: insegne, fari, luci, lanterne,
tende, targhe, bacheche, bandiere e simili, che dovranno essere mantenuti
puliti e in buono stato.
3. E' vietato eseguire scritte o
disegni sugli edifici pubblici o privati, sulle loro pertinenze, porte, muri,
manufatti o infrastrutture.
4. L'Amministrazione Comunale
provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte blasfeme, offensive
e/o contrarie alla pubblica decenza a contenuto politico, religioso, razziale,
di genere/omofobo, addebitandone le
spese agli autori ove identificati.
ART. 25 - GIARDINI, PARCHI,
AREE VERDI E FONTANE
Nei parchi, nei giardini e
nelle aree verdi pubbliche e' vietato:
a. cogliere i fiori, strappare
fronde e recare in qualsiasi modo danno alle piante, alle siepi, alle
recinzioni, alle panchine, ai lampioni, alle fontane, alle vasche ed a
qualsiasi altro oggetto o arredo ivi
posto a pubblico uso od ornamento;
b. calpestare le parti erbose,
entrare nelle aiuole, nei recinti ed in qualunque altra parte non destinata a
pubblico passaggio ed ovunque tale divieto sia espressamente segnalato;
c. al di fuori dei casi e dei
luoghi autorizzati, allestire tavoli, panche o altre attrezzature , accendere
fuochi o bracieri;
d. salire sugli alberi,
appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliar loro contro
pietre, bastoni e simili;
e. salire o comunque usare le
attrezzature e i giochi destinati ai bambini in modo non corretto; il loro
utilizzo è comunque vietato a soggetti palesemente al di fuori della fascia di
età cui essi sono destinati;
ART. 26 - CORSI D'ACQUA
Fatte salve le norme di legge
statali e regionali, al di fuori dei casi espressamente autorizzati e fatte
salve le maggiori sanzioni penali, nell'alveo dei corsi d'acqua insistenti
all’interno del territorio comunale, è vietato:
a. fare il bagno salvo quanto
disposto in specifiche ordinanze;
b. compiere opere di qualsiasi
tipo;
c. lavare veicoli, oggetti o
animali;
d. svolgere attività ludiche o di
altro tipo, tranne l'esercizio della pesca secondo la normativa specifica.
e. impiantare e gestire
stabilimenti balneari senza autorizzazione;
f. stendere panni o accatastare
oggetti di qualsiasi tipo;
g. gettare rifiuti di qualsiasi
tipo.
Possono essere esercitate
attività sportive o ludiche, anche temporanee, solo previa autorizzazione.
CAPO III - PUBBLICA QUIETE
ART. 27 - TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE
1. I cittadini devono tenere
comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare
la quiete pubblica.
2. Ferme restando le disposizioni
contenute nelle leggi statali e regionali, è fatto divieto a chiunque, col
proprio comportamento o attraverso la propria attività o mestiere, nei luoghi
pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la
tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all’ora ed al
luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento e tenendo
conto che quanto sopra può costituire barriera percettiva e sensoriale per i
soggetti svantaggiati, come ipovedenti e non vedenti.
3. Per
la tutela del diritto al riposo delle persone, si individuano le seguenti fasce
orarie protette, durante le quali si deve porre particolare attenzione nello
svolgimento delle attività di cui al precedente comma che non devono provocare rumori molesti
percepibili in altre abitazioni:
PERIODO ESTIVO
(maggio/settembre)
|
Giorno |
sera/notte |
GIORNI FERIALI (lavorativi) |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 23.00 alle 08.00 |
GIORNI PREFESTIVI |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 23.30 alle 09.00 |
GIORNI FESTIVI |
dalle 13.00 alle 16.00 |
dalle 23.00 alle 08.00 |
PERIODO INVERNALE
(ottobre/aprile)
|
Giorno |
sera/notte |
GIORNI FERIALI (lavorativi) |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 22.30 alle 08.00 |
GIORNI PREFESTIVI |
dalle 13.00 alle 15.00 |
dalle 23.30 alle 09.00 |
GIORNI FESTIVI |
dalle 13.00 alle 16.00 |
dalle 22.30 alle 08.00 |
4. E’ in particolare vietato nelle
fasce orarie di cui al comma 3 utilizzare motoseghe, martelli penumatici, elettrodomestici,
ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano
vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all’interno delle unità
immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati o utilizzati detti
apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e
arredi all’interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare
rumori e turbare la pubblica quiete. Gli apparecchi radiofonici, televisivi o
comunque di produzione (es. strumenti) o riproduzione musicale (es. stereo) e sonora in genere devono essere utilizzati
con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini.
5. Per l’espletamento di lavori
edili in edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni
oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli
accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali
opere e per tutte le attività lavorative rumorose sono da rispettarsi le fasce
orarie di cui al comma 3.
6. Possono essere accordate
specifiche deroghe da parte del Comando di Polizia Locale per comprovate
urgenze connesse alla tipologia del lavoro a condizioni che si tratti di
interventi di pubblico interesse.
7. Coloro che professionalmente
provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e
scarico di materiali e attività similari devono adottare accorgimenti idonei a
contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
ART. 28 – RUMORI E SCHIAMAZZI NEI LUOGHI DI RITROVO
1. I gestori dei locali e dei
luoghi di ritrovo di cui al precedente
articolo 3 comma 4 sono altresì tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività
possibili atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori.
Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o
strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.
L’uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle ore 24.00
alle ore 08.00 salvo specifica autorizzazione.
2. Così come previsto
dall’articolo 3 comma 5, l’Amministrazione Comunale, a seguito di violazione
rilevata ai sensi del precedente comma 1, può ridurre l'orario di apertura di
singoli locali e in caso di reiterazione di fenomeni di disagio comprovati può
applicare il disposto di cui all'art. 44.
ART. 29 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO E CANNONCINI
ANTISTORMO
1. Fermo restando quanto in
proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui
quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il
medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni
vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre
minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1
vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in: abitazioni,
uffici, negozi, stabilimenti, la cui durata del segnale non può, in alcun caso, superare i quindici
minuti primi.
3. L'uso
dei cannoncini antistorno,(dissuasori sonori) è consentito nel rispetto dei
criteri sotto indicati:
a) fascia
oraria: dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 con cadenza di
sparo >5 minuti;
b) ubicazione
del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo
non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 m.
ART.30 – DISTURBO ALLA
PUBBLICA QUIETE PROCURATO DA ANIMALI
E' fatto obbligo a coloro che
detengono in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili o giardini,
cani od altri animali, di vigilare sugli stessi e di assumere tutti gli
accorgimenti idonei perché non diano luogo, in particolare durante le ore
notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata con insistenti latrati,
guaiti, ecc. Gli organi di Polizia, diffidano il proprietario o detentore
affinché ponga in condizioni l’animale condizioni di non arrecare ulteriormente
disturbo. Se la diffida non viene rispettata, gli operatori stessi segnalano il
caso al Servizio Veterinario per i provvedimenti di competenza.
ll bibliotecario ha la facoltà di invitare le persone che pongono in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture, ad allontanarsi dai locali della biblioteca.
Il soggetto che non ottempera
a tale invito è soggetto alla sanzione di cui all’art. 43 comma 2 del presente
Regolamento.
CAPO IV - MESTIERI E ATTIVITÀ LAVORATIVE
ART. 32 - DECORO
NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
1. Fatta salva la specifica
normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli
alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni
mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in
locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le
condizioni igieniche.
2. I locali visibili dalla
pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni
momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare
pregiudizio al decoro cittadino.
ART. 33 - OBBLIGO DI VENDITA
DELLE MERCI ESPOSTE E USO DEI BAGNI
1. Fatta salva la disciplina
della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la
vendita delle merci che comunque a tale fine siano esposte al prezzo indicato.
2. Qualora s'intenda soltanto
esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.
3. Gli esercizi pubblici di
somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di
servizi igienici in buono
stato di manutenzione che devono essere messi a disposizione del pubblico.
ART. 34 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE MERCI E OGGETTI FUORI
DAI NEGOZI O PER STRADA
1. La merce esposta per la
vendita non dovrà sporgere di oltre 10 centimetri dalla
soglia dell'esercizio e comunque non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per
forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o
non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione è
permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti
nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono
stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita
oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere
esposti in modo da non causare alcun danno.
4. E' vietato esporre alla vista
dei passanti qualsiasi oggetto o merce possa recare offesa al decoro pubblico.
ART. 35 -DEPOSITI ESTERNI.
1- Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2- E’ vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3 Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano
l’applicazione della sanzione prevista dal presente Regolamento e il
trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 36 - Negozi e articoli per soli adulti
1. La vendita di
articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in
esercizi commerciali che consentano la necessaria riservatezza, che abbiano
l'ingresso distante almeno 200
metri da scuole, giardini, edifici destinati a luogo di
culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile
scorgere l’interno del locale o i prodotti messi in vendita.
2.Qualora, negli
esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita,
deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati
esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non
immediatamente visibili.
3.La vendita di articoli di “sexy
shop” tramite distributori automatici deve avvenire mediante l’adozione di
sistemi di identificazione dell’età del consumatore. Qualora sia effettuata in
appositi locali ad essa adibiti in modo esclusivo è soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l’apertura di un esercizio di vendita e l’accesso ai locali deve essere
consentito unicamente a soggetti maggiorenni attraverso l’adozione di idonee misure
da parte del titolare.
4.Chiunque viola le
disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal presente
regolamento ed alla sanzione accessoria della rimozione dei materiali
abusivamente esposti.
ART. 37 - DIVIETO DI USO DI
CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE
Al di fuori di quanto previsto
dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato
usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici o servizi comunali per contraddistinguere in qualsiasi modo
attività private.
ART. 38 - PUBBLICI
TRATTENIMENTI E SPETTACOLI VIAGGIANTI
1. Fatte salve le norme statali,
regionali e comunali in materia, gli allestimenti, casotti, moduli abitativi
anche su gomma, e qualsiasi altra realizzazione di strutture permesse
temporaneamente dovranno essere mantenute pulite e in perfette condizioni
igieniche anche in base alle prescrizioni che potranno volta per volta essere
stabilite dal comune; in particolar modo le aree adibite a questo scopo
dovranno essere dotate di un congruo numero di contenitori di rifiuti.
2. Il suolo pubblico dovrà
inoltre essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di metri
tre intorno allo spazio occupato.
3. A coloro che svolgono
l'attività di spettacolo viaggiante è fatto obbligo di tenere il pubblico, con
particolare riguardo ai bambini, ad una distanza dall'attrazione tale da
impedire che allo stesso sia procurato danno o pericolo.
4. Ai soggetti che svolgono
l'attività di spettacolo viaggiante e di pubblico intrattenimento è vietato:
a) di attirare il pubblico con
richiami rumorosi e molesti;
b) di tenere aperti gli allestimenti
oltre l'orario consentito dalla singola autorizzazione.
5. L’Amministrazione Comunale, in
occasione di particolari eventi o in determinati luoghi o situazioni può, con
specifica ordinanza, impartire altre disposizioni o specificazioni.
6. I circhi e i luna park che
intendono installare le proprie strutture nel territorio comunale, prima del
ritiro dell’autorizzazione, debbono versare una cauzione,(laddove disposta e
nella consistenza quantificata), secondo le modalità riportate
nell’autorizzazione stessa a garanzia
del rispetto delle disposizioni sulla pulizia del suolo e delle norme sulle pubbliche
affissioni. Tale somma sarà immediatamente restituita previa verifica
delle condizioni dell’area occupata e della corretta rimozione della defissione
del materiale pubblicitario installato.
ART. 39 - CONDUZIONE DEI
VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE
1. Fatte salve le norme statali e
regionali in materia, i veicoli a trazione animale devono essere mantenuti
sempre puliti.
2. Coloro che conducono animali sul
suolo pubblico o di uso pubblico devono adottare ogni cautela per evitare che
sporchino il medesimo. I
conducenti dei veicoli a trazione animale devono dotare la carrozza di apposito
contenitore atto a consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo
evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
3. I conducenti di veicoli a
trazione animale, nell’uso della frusta non devono recare danno o molestia
all’animale stesso, alle persone e alle cose.
4. E’ altresì vietato lasciare
abbeverare gli animali direttamente all’erogatore di fontane pubbliche ad uso potabile.
ART. 40 – CORTEI,
PROCESSIONI MANIFESTAZIONI IN GENERE
1. Le processioni o altre manifestazioni che prevedono
cortei di persone o di veicoli dovranno essere preventivamente comunicati
all’Ufficio Polizia Locale almeno 15 giorni prima del loro svolgimento. Nella
comunicazione dovranno essere indicati:
o le esatte generalità del promotore;
o l’indicazione del giorno e dell’ora in cui avrà luogo
la manifestazione;
o l’itinerario ed eventuali luoghi di sosta;
o Il carattere della manifestazione (es. se trattasi di
processione religiosa, corteo folcloristico, ecc.)
2. L’Ufficio Polizia Locale nel prendere atto della
comunicazione di cui al precedente articolo potrà dettare opportune
prescrizioni a tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità.
3. Dovranno essere vietate tutte quelle manifestazioni
contrarie alla pubblica decenza, alla moralità nonché quelle ritenute
pericolose per la pubblica incolumità.
4. Nel caso di cortei funebri, in deroga a quanto
disposto al comma 1 del presente articolo, potranno essere comunicati anche in
forma verbale all’Ufficio Polizia Locale.
5. In relazione a quanto sancito nell’ordinanza n° 67 del
18 Luglio 1995, i cortei funebri
dovranno effettuarsi esclusivamente a mezzo autoveicoli e potranno essere concesse deroghe, in
particolari occasioni, per motivi di generale commozione popolare, igienici e
sanitari, esigenze straordinarie.
Art.
41 – Norma generale
1. Qualora ai sensi del presente regolamento sia
richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli
agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento
dell'attività.
2. L’accesso all'interno dei locali adibiti ad
attività lavorativa deve essere sempre consentito agli appartenenti al Corpo di
Polizia Locale, agli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia
Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli
Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario.
TITOLO III
SANZIONI, PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI E PROCEDURA DI RIMESSA IN PRISTINO
CAPO I - SANZIONI E PROVVEDIMENTI RELATIVI AI TITOLI
AUTORIZZATORI
ART. 42 – FUNZIONI DI
VIGILANZA
1. Gli appartenenti al Corpo di
Polizia Locale, gli addetti delle Forze di Polizia dello Stato, della Polizia
Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli
Operatori del Servizio Igiene e Sanità Pubblica e del Servizio Veterinario,
vigilano sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e compiono
i relativi accertamenti in conformità all’art. 13 della legge 24 novembre 1981
n.689
2. I componenti del Corpo di
Polizia Locale e tutti gli appartenenti ai Corpi di cui al primo comma possono,
nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto
dalla legge, assumere informazioni, e procedere a ispezioni di cose e di luoghi
diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici
e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine
dell’accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente regolamento
ed alla individuazione dei responsabili
delle medesime.
3. Ai fini dell'accertamento ed
irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le
disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689, dell’art. 7 bis del D.lgs. n.
267/00 e succ. mod. e della Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto 1998.
4. Perdurando la condotta
vietata, o gli effetti negativi ad essa conseguenti, il Responsabile della
Polizia Locale emana specifico provvedimento con il quale ingiunge al
contravventore di adottare tutti i comportamenti atti a far cessare l’attività
vietata e ad un eventuale ripristino dello
stato dei luoghi antecedente la violazione.
5. Qualora il contravventore non
ottemperi nel termine perentorio indicato nel provvedimento, si procede ad
esecuzione d’ufficio previa diffida da inviarsi al contravventore almeno tre
giorni prima, con rivalsa delle spese a carico del contravventore.
6. Le spese sostenute per
l’attuazione della procedura e debitamente documentate sono recuperate
dall’Ente con successivo atto ad hoc.
ART. 43 – SANZIONI
Le violazioni alle norme
contenute nel presente Regolamento comportano, salvo che il fatto non
costituisca reato, l’applicazione delle sanzioni amministrative ivi indicate, ai sensi della Legge 24/11/1981
n° 689 e successive modificazioni, dell’art. 7 bis del D.lgs. n. 267/00 e successive
modificazioni e della
Legge Regionale Marche n.33 del 10 agosto 1998.
1.
Chiunque violi le disposizioni di cui all’art.4 comma 4, art.6,art.7
comma 1 e 3, art.11 comma 3-4-5-6 e 8, art.12 comma 2, art.19 comma 2-3-6 e 13, artt.22 e 25, art.33 comma 1 e 2, art.35 comma 2
del presente Regolamento è soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.25,00 a
€.500,00 ai sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n.
689/1981.
2.
Chiunque violi le
disposizioni di cui all’art.8 comma2, art.14 comma 2, art.18 comma 2, art.20
comma 2,art.31, art.33 comma3, artt.38 e 39 del presente regolamento è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €.50,00 a €500,00 ai
sensi di quanto previsto dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.
3.
Chiunque violi le restanti
disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da €.80,00 a €.500,00 ai sensi di quanto previsto
dall’art. 16 comma 2 della Legge n. 689/1981.
4.
Il trasgressore che non
ottempera al provvedimento di diffida di cui all’art.42 comma 5, in riferimento agli
articoli 45 e 46, o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di
ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità di cui all’art.45, si sia
rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
5.
E' sempre consentito il
sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre
1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24
novembre 1981 n.689, è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori
accedere ai locali ove si svolga qualsiasi attività lavorativa.
6.
Chiunque, in violazione
al comma 5 del presente articolo, impedisca, anche temporaneamente, l'accesso
agli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa,
è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
7. L’organo competente ad
irrogare la sanzione amministrativa è il Responsabile della Polizia Municipale.
ART. 44– PROVVEDIMENTI
RELATIVI AI TITOLI AUTORIZZATORI E AI LOCALI OVE SI ESERCITANO LE ATTIVITÀ
AUTORIZZATE.
L’Amministrazione Comunale,
può sospendere o revocare con apposito provvedimento motivato qualsiasi titolo
autorizzatorio di competenza del Comune ed eventualmente disporre la chiusura
dei locali senza che il titolare del medesimo abbia diritto a indennità o
compensi di sorta.
CAPO II –PROCEDURA
DI RIMESSA IN PRISTINO
Art. 45- Rimessa in
pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.
1.
Qualora a seguito della violazione
di una delle disposizioni del presente regolamento consegua l’applicazione
della sanzione accessoria della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente
accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento imponendo tale
obbligo al trasgressore, menzionando altresì se il ripristino o la rimozione
siano di immediata attuabilità. Se il ripristino o la rimozione vengono
immediatamente eseguiti, l'agente accertatore ne dà atto nel verbale di
accertamento.
2.
Qualora il trasgressore
rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o
la rimozione, sarà soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3.
In caso di mancata
ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o
alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a spese del trasgressore
inadempiente.
Art. 46– Rimessa in
pristino o rimozione delle opere di non immediata attuabilità.
1- Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni
del presente regolamento consegua l’applicazione della sanzione accessoria
della rimessa in pristino o rimozione delle opere, l'agente accertatore ne fa
espressa menzione nel verbale di accertamento imponendone così l'obbligo al
trasgressore e inviando copia del verbale, con specifico rapporto, al Servizio
competente che emanerà un provvedimento di diffida da notificarsi al
trasgressore.
2-Qualora il trasgressore non
ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, sarà
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art.43 comma 3.
3-In caso di mancata
ottemperanza potrà provvedersi comunque, al ripristino dello stato dei luoghi o
alla rimozione delle opere, a cura del Comune ed a spese del trasgressore inadempiente.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 47 – PUBBLICITA’
1. E’ disposta la pubblicazione
all’albo pretorio on line, nel sito istituzionale dell’Ente e sugli spazi
destinati alle pubbliche affissioni mediante manifesto informativo.
2. Il presente Regolamento, al
fine di favorire un processo di integrazione tra le varie comunità presenti nel
territorio comunale, potrà essere tradotto in lingua inglese, araba, cinese.
ART. 48– ABROGAZIONI ED ALTRI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Dall’entrata
in vigore del presente Regolamento si intende abrogata qualsiasi altra
precedente disposizione o regolamento avente ad oggetto quanto previsto nel presente
.
COMUNE DI MONTEGRANARO
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
APPENDICE
CARTA ETICA DEL COMUNE DI MONTEGRANARO
IMPEGNO PER FAVORIRE LA CIVILE CONVIVENZA E LA LEGALITÀ (approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 18 dicembre 2014) |
Noi che sottoscriviamo
questa carta etica, in omaggio al nostro Comune,
VOGLIAMO
MONTEGRANARO
·
aperta, accogliente, solidale,
feconda e ricca di umanità, dove l’uguaglianza civile, il senso d’appartenenza
a Montegranaro, all’Italia e all’Unione Europea, la convivenza, la pace e la
pienezza dei diritti siano una realtà;
·
un paese dove le cittadine e i
cittadini, siano attenti alle altre persone e alla ricerca di buone relazioni,
sia con i comportamenti sia con le parole, rispettosi delle regole e dei loro
doveri nei confronti delle istituzioni;
·
un luogo bello e ordinato, dove
tutti si prendano cura dei beni comuni.
PER QUESTO CI IMPEGNAMO
ciascuno nei propri ruoli e nelle proprie competenze
- a diffondere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 54 e 118, ultimo comma;
- a rendere effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa e a tener conto, per le decisioni di maggiore importanza, dei pareri espressi dai cittadini, nelle apposite sedi istituzionali;
- ad adempiere agli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità indicati nella legge e nel codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- a lavorare insieme per la crescita della coscienza e della capacità critica degli individui, per favorire, in particolare, la capacità:
- di ragionare sui problemi
della politica,
- di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e genere,
- di preoccuparsi anche della vita degli altri, del proprio Comune, dell’intera Nazione e dell’Unione Europea;
- di esprimere la voce del dissenso;
- di riconoscere nei concittadini persone con pari dignità, pur se diverse per etnia, religione e genere,
- di preoccuparsi anche della vita degli altri, del proprio Comune, dell’intera Nazione e dell’Unione Europea;
- di esprimere la voce del dissenso;
- ad essere vicini ai cittadini, residenti o emigrati all’estero, ascoltandone i problemi e facendoci carico delle istanze di chi è più debole, di chi è diversamente abile e di chi non ha voce per sostenere le proprie richieste;
- ad essere attenti ai bambini e ai giovani, facendo particolare attenzione alle decisioni che producono effetti sul futuro del Comune, per trasmettere alle generazioni future i valori della democrazia e della partecipazione politica, della libertà di parola ed del rispetto delle diversità;
- a sostenere e ad avere riconoscenza verso gli anziani, che costituiscono una ricchezza per la nostra comunità, rappresentano la nostra storia e la nostra memoria;
- a favorire la parità di genere, rimuovendo le cause oggettive di discriminazione tra uomini e donne, per lo sviluppo di tutte le persone e la loro effettiva partecipazione, attiva e responsabile, alle scelte che interessano l’intera società;
- a favorire il bene comune e una civile convivenza, dando per primi un esempio di dialogo, di collaborazione, d’attenzione e rispetto reciproco tra organismi istituzionali dell’Amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio, Giunta comunale);
10. a orientare il nostro lavoro
per fornire servizi d’alto valore sociale e di utilità alla collettività, senza
alcuna arbitraria discriminazione: per questo potrà essere adottato un sistema
organizzativo di qualità inteso al continuo miglioramento, comprensivo di una
carta dei servizi e della certificazione etica