lunedì 8 aprile 2019

La mozione di Antonelli per i sussidi del fondo anticrisi. Il testo integrale.


Sarà discussa domani, durante quella che dovrebbe essere l’ultima seduta del Consiglio Comunale di Montegranaro prima delle elezioni e, quindi, l’ultima volta di questo Consiglio Comunale, la mozione proposta dal Presidente Walter Antonelli circa la modifica del regolamento per l’assegnazione dei contributi previsti dal fondo anticrisi. Si tratta di una modifica essenziale che mira da una parte a rendere la misura più pesante per le famiglie che ne usufruiranno, specialmente in relazione alla restituzione delle pendenze e, dall’altra parte, a ristabilire criteri di equità maggiori rispetto a quanto previsto dall’attuale regolamento. Ne abbiamo già parlato in un precedente post ma, per completezza e chiarezza, pubblico di seguito il testo integrale della mozione, fornitami dallo stesso Antonelli, in modo che ognuno possa farsi un’idea più precisa.
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Il sottoscritto Consigliere Comunale Walter Antonelli firmatario del presente documento.
PREMESSO: il regolamento per erogazione di contributi economici e sussidi approvato il 18/08/2017, a mio parere presenta due criticità che la presente mozione intende correggere.
Tra i requisiti necessari per la partecipazione al bando: essere in regola, il richiedente ed il relativo nucleo familiare, con il pagamento dei tributi locali del Comune di Montegranaro e di non avere inadempienze economiche in essere con lo stesso Ente, ovvero, qualora esistessero le predette mancanze, l’eventuale contributo assegnato verrà computato a detrazione delle passività esistenti con il Comune di Montegranaro. In considerazione che il pignoramento é disciplinato dall’articolo 13 del D.L. 83/2015 convertito in Legge 132/2015 con modifica dell’art. 545, commi 7, 8 e 9 del codice di procedura civile. Il limite di pignoramento allo stipendio di un quinto vale anche per tasse statali o regionali dovute a Stato, Province, Comuni e Regioni. Se, però, per il recupero del debito viene notificata una cartella esattoriale, la situazione cambia e i limiti anche, per cui:
1.       se lo stipendio è inferiore o pari a 2.500 euro, il limite al pignoramento è di un decimo dello stipendio;
2.       se lo stipendio è compreso tra i 2.500 euro e i 5mila euro, il limite al pignoramento è di un settimo dello stipendio;
3.       se lo stipendio supera i 5mila euro, il limite al pignoramento è di un quinto.
Alla luce di questa norma di riferimento pur non essendo vincolante, il Comune non può non tenerne conto, in considerazione che spesso i contributi sono una tantum e modesti, nell’ultimo bando è stato di 300,00 per cui i cittadini bisognosi che vi hanno partecipato alimentando legittime aspettative, poi vedendosi sottrarre gran parte del contributo, con esso i beneficiari si sono sentiti defraudati dall’Ente, alimentando un odio verso di esso.
Propongo di regolamentare tale prelievo, nel modo seguente: fino a 500,00 euro nessun prelievo, fino a 750 euro 1/10, fino a 1000 euro 1/7, sopra a 1000 1/5.
Il regolamento oggetto di integrazione recita: l’erogazione del contributo, tra i richiedenti risultanti idonei, verrà formata una graduatoria secondo il valore ISEE crescente e nall’attuale determinazione sono considerati solo immobili nel territorio nazionale. Il patrimonio immobiliare ai fini ISEE andrebber considerati gli immobili posseduti in Italia e all’estero dal soggetto. Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); mentre esclusa la “nuda proprietà”.
Alla stato attuale vi sono cittadini che posseggono modeste abitazioni nel territorio italiano per cui vedono lievitare il loro ISEE, mentre chi li posseggono all’estero li sottraggono a questa valutazione reddituale.
Tale palese discriminazione viola art. 3 della Costituzione Italiana che sancisce l’uguaglianza tra Questo articolo rappresenta uno dei cardini dell’intera Costituzione, della quale offre come chiave di lettura il principio di uguaglianza e di non discriminazione.
PROPONGO: i cittadini extracomunitari devono presentare per partecipare al concorso per assegnazione di contributi pubblici, attestazione rilasciata dall'autorità del paese di origine e tradotta in italiano, circa lo stato patrimoniale all'estero, esentando i rifugiati politici e i cittadini originari dei paesi in cui è oggettivamente impossibile reperire la documentazione e anche a quei soggetti il cui paese di origine ha sottoscritto convenzioni internazionali che dispongono diversamente. In attesa di attestazione rilasciata dall’autorità del paese di origine i cittadini debbono presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR 445/2000), che entro un anno andrà sostituita  dalla dichiarazione patrimoniale dello stato di origine. La valutazione del patrimonio immobiliare dichiarato avviene con le valutazioni OMI, come se fossero nel nostro paese.
Altro parametro da inserire nel regolamento oggetto di modifica, mutuandolo dal reddito di cittadinanza: i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla domanda, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni.