martedì 14 luglio 2015

Gaudenzi: incompatibilità in Consiglio e potenziali conseguenze



Volevo tornare per un attimo sulla questione della “presunta” incompatibilità di Paolo Gaudenzi come Consigliere Comunale dopo la sua nomina nel CDA della Farmacia Comunale. Si ricorderà che, proprio da queste pagine, qualche settimana fa sollevai la questione dell’eleggibilità a Consigliere Comunale di Gaudenzi dopo la sua nomina, facendo riferimento all’articolo 63, comma 1, del TUEL. Anche il Presidente del Consiglio Comunale, Walter Antonelli, uscì con un commento, sempre sull’Ape, ritenendo la questione fondata.
Ragionando sulla legge per le autonomie vorrei precisare che non ritengo illegittima la nomina di Gaudenzi al CDA quanto la sua permanenza nel Consiglio Comunale. Infatti la legge parla di impossibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale per l’amministratore di un’azienda in cui il Comune detenga almeno il 20% delle quote. Non il contrario. Per cui, nel caso specifico, Gaudenzi, essendo membro del Consiglio di Amministrazione della Farmacia di cui il Comune è proprietario esattamente per il 20%, non potrebbe più essere Consigliere Comunale.
Si badi bene che non è cosa da poco. Se la mia interpretazione fosse esatta, eventuali atti pubblici compiuti da Gaudenzi nella sua qualità di Consigliere Comunale non sarebbero validi, ivi comprese le votazioni in Consiglio Comunale.
E giovedì c’è una seduta del Consiglio fondamentale, dove si voterà il Bilancio. Se Gaudenzi voterà il suo voto potrebbe non essere valido e rendere nulla la seduta stessa. Magari sbaglio, ma se avessi ragione sarebbe un bel problema.

Luca Craia

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